La Cassazione ha riconosciuto l’annullabilità di un verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in sede sindacale, nell’ambito di una procedura di mobilità, per dolo omissivo rilevante ex art. 1439 cc, consistente nel “silenzio serbato da una delle parti in ordine a situazioni di interesse della controparte e nella reticenza, qualora l’inerzia della parte si inserisca in un complesso di comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito, determinando l’errore del deceptus”.
Cassazione Lavoro 30 marzo 2017 n. 8260
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