La sentenza 13438/2018 della Suprema Corte sancisce che lo status di evasore non è di per sé condizione sufficiente ai fini dell’applicazione della confisca di prevenzione su soggetto socialmente pericoloso.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un imprenditore accusato di frode fiscale, ribadisce che l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale deve poggiare su elementi di fatto oggettivamente identificabili ed empiricamente controllabili.
Lo status di evasore fiscale non è di per sé condizione sufficiente ai fini dell’applicazione della confisca di prevenzione.
L’evasore seriale è “graziato” dalla confisca di prevenzione sui suoi beni, qualora il Fisco non sia in grado di dimostrare che l’accusato viva con le somme che ha sottratto al pagamento delle imposte. Ugualmente, il recupero dell’imposta evasa a seguito di procedure di sanatoria determina il venir meno dello stato di “soggetto socialmente pericoloso” dell’evasore – salvo dimostrazione di un reinvestimento della quota parte di imposta indebitamente trattenuta.
La Corte d’Appello aveva ritenuto sussistente la pericolosità generica del proposto sulla base di un solo precedente penale (per i delitti di tentata estorsione e danneggiamento aggravato). I Giudici della Corte di Cassazione hanno però espresso parere opposto.
«Non può prescindersi, nel giudizio da compiersi per valutare se l’evasore fiscale seriale, nei termini variegati in cui la nozione può essere declinata, possa ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, dalla considerazione dell’adesione a meccanismi di recupero dell’imposta evasa. […] in tal caso, occorre verificare in fatto se a seguito della procedura amministrativa, l’imposta evasa o il suo importo equivalente siano stati effettivamente recuperati dall’amministrazione finanziaria ovvero, a dispetto dell’esito formale del procedimento, siano stati reimpiegati in acquisti di beni o depositati in conti correnti, non sussistendo, in tale ultima ipotesi, ostacolo concettuale alla possibilità di ritenere l’evasore fiscale seriale socialmente pericoloso ai sensi dell’art.1, lett. b), D.Lgs. n. 159/2011».
[fonte: il Quotidiano Giuridico]