Diritto a percepire l’indennità per ferie non godute oltre l’anno in corso

La Corte di Cassazione (sentenza 10 ottobre 2017, n. 23697), nell’ambito di un giudizio circa la legittimità del recesso datoriale intimato al dirigente apicale che si è reso indisponibile a svolgere specifiche attività richieste, si pronuncia sul tema del diritto a percepire l’indennità per ferie non godute qualora il dirigente sia in grado di autodeterminarsi il periodo di godimento delle ferie annuali.

Si riporta in merito il punto 4° della sentenza:

«Quanto alle ferie non godute, il giudice di appello, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che l’appellante aveva piena autonomia decisionale “nella determinazione del se e del quando” godere del riposo annuale, sicché per pretendere la monetizzazione delle ferie non godute avrebbe dovuto dimostrare la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali che ne avevano impedito la fruizione. In assenza di allegazione e di prova al riguardo il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva doveva essere limitato alla sola annualità in corso al momento del licenziamento.»

[fonte: il Quotidiano Giuridico]

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