La rendita INAIL non copre il danno da perdita del rapporto parentale. Alla sezione III della sentenza n. 23963 del 10/10/17, la Cassazione civile stabilisce che la rendita ai superstiti INAIL costituisce una prestazione autonoma all’interno del sistema assicurativo obbligatorio.
Va pertanto considerata fuori dall’ambito di applicabilità dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 38/00; il danno biologico è stato attratto all’interno dell’oggetto dell’assicurazione solo con riferimento alla prestazione dell’assicurato, lasciando all’area esterna del diritto civile la tutela dei diritti risarcitori degli eredi.
[fonte: il Quotidiano Giuridico]