“LA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA DELLO STATO DI FAMIGLIA FA PRESUMERE LA COSTITUZIONE DI UNA FAMIGLIA DI FATTO CHE ESCLUDE L’ASSEGNO DIVORZILE“
Con la decisione in esame la Corte di Appello di Bologna si inserisce nell’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di cassazione che esclude il riconoscimento dell’assegno divorzile al richiedente che abbia costituito una nuova famiglia di fatto.
La suprema Corte di cassazione, con giurisprudenza consolidata, ha chiarito che l’espressione ” famiglia di fatto ” non consiste soltanto nel ” convivere come coniugi “( tra le altre : Cassazione civile 1^ Sezione n° 6855/2015 ) ma nella volontà dei conviventi di realizzare un progetto comune vita caratterizzato da stabilità e continuità e, pertanto, tutelabile ai sensi dell’art. 2 Cost.
La pronuncia della Corte di Appello di Bologna risulta di particolare interesse poichè dalla risultanza anagrafica dello Stato di famiglia fa discendere, quale elemento probatorio presuntivo, la sussistenza di tale progetto di vita.
Precisa, infatti, la Corte di appello che ” in caso di costituzione di una nuova famiglia i soggetti indicati nell’art. 6 del cit. d.P.R. 223 , ossia ciascun componente per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o tutela , è tenuto a rendere specifica dichiarazione nel Comune di residenza, sottoscritta di fronte all’ufficiale di di anagrafe ( art. 13 ), il quale forma una apposita scheda intestata alla persona indicata all’atto della dichiarazione di costituzione della famiglia in cui sono indicate, oltre a questa persona, anche tutte le altre persone che ne fanno parte ( art. 21 ).
Secondo la Corte di Appello di Bologna poichè il convivente dichiarante avrebbe potuto attestare all’ Ufficio anagrafe la mera convivenza, in virtù dell’art. 13 DPR 223/1989, nel momento in cui afferma la esistenza della famiglia è lecito ” presumere che la dichiarazione all’ufficio pubblico di avere costituito una famiglia riflettesse l’intento dei partecipanti, maggiorenni, di avviare di fatto una comunanza di vita riconducibile alla famiglia: ..”
Tale conclusioni non è ostacolata, a parere della Corte, dal rilievo meramente amministrativo di detti adempimenti.
La sentenza è stata depositata il 20 marzo 2017.