Sosta a pagamento: “NO” alla decisione del GDP secondo equità

Il giudice di pace deve decidere secondo diritto e non secondo equità in merito a controversie relative alla sosta a pagamento. La “ratio legis” del secondo comma dell’art. 113 del Codice di Procedura Civile deve essere rinvenuta nella esigenza di assicurare la uniformità di giudizio delle controversie contrattuali caratterizzate dalla identità delle clausole negoziali riportate in “schemi standard“, predisposti al fine specifico di garantire sul piano del diritto sostanziale la uniformità di disciplina di tutti i rapporti obbligatori relativi ad un medesimo oggetto.
Il giudizio secondo equità è, quindi, escluso per evitare il ripetuto rischio di plurimi giudicati contrastanti.

Ecco quanto deciso dalla III sezione della Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza 30678/2017:

«Il rapporto contrattuale avente ad oggetto la regolamentazione del parcheggio a pagamento (e, in particolare, la delimitazione degli spazi fruibili per la sosta, gli orari del servizio, l’eventuale durata massima dello sosta, l’importo della tariffa a tempo, le conseguenze sanzionatorie della violazione degli obblighi prescritti dalle indicate condizioni standard) è unilateralmente predisposto dall’ente locale ed è rivolto al pubblico indifferenziato degli utenti.

Come tale, deve ricondursi alla categoria dei rapporti derivanti da “contratto concluso secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.” ed è, perciò, escluso dal giudizio di equità necessaria previsto dall’art. 113 c.p.c.»

[fonte: il Quotidiano Giuridico]

Torna alla sezione Ultime News
Pubblicato in Diritto Civile, Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale Taggato con: , , , ,